European Accessibility Act: cosa cambia per il sito della tua azienda
Dal 28 giugno 2025 molti siti, app e negozi online devono essere accessibili anche alle persone con disabilità. Non riguarda però tutti i siti allo stesso modo: dipende dal servizio che offri, dalla dimensione dell’azienda e da come vendi. Qui trovi cosa dicono le norme, senza allarmismi e con i riferimenti per verificare.
Che cos’è e come è arrivato in Italia
L’European Accessibility Act è la Direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità di prodotti e servizi. L’Italia l’ha recepita con il Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, le cui disposizioni hanno effetto dal 28 giugno 2025.
Per i servizi, quindi anche siti web e app, l’autorità di vigilanza è l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), che ha adottato le Linee guida sull’accessibilità dei servizi (versione 1.0 del 4 marzo 2026). Per i prodotti, come computer, smartphone e terminali di pagamento, la competenza è del Ministero delle imprese.
Il tuo sito è coinvolto?
Il decreto non riguarda “tutti i siti”, ma specifici servizi rivolti ai consumatori. Quelli che toccano più spesso le aziende sono:
- Commercio elettronico: i servizi forniti a distanza, tramite siti web o app, su richiesta di un consumatore per concludere un contratto di consumo. In pratica: negozi online, prenotazioni e acquisti con pagamento, abbonamenti sottoscritti dal sito.
- Servizi bancari per consumatori.
- Trasporto passeggeri aereo, ferroviario, in autobus e per vie navigabili: siti web, app, biglietti elettronici e informazioni di viaggio.
- Comunicazioni elettroniche, accesso a servizi di media audiovisivi ed e-book con i relativi software.
Secondo questa definizione, un sito solo informativo, che presenta l’azienda senza permettere a un consumatore di concludere un contratto online, non è un servizio di commercio elettronico. Anche la vendita esclusivamente ad altre aziende resta fuori dalla definizione, che parla di consumatori. Nei casi dubbi, ad esempio un configuratore con preventivo e firma online, conviene una valutazione puntuale.
Restano poi gli obblighi già esistenti della Legge 4/2004 (“Legge Stanca”) per pubbliche amministrazioni, concessionari di servizi pubblici e aziende private con fatturato medio superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni.
Le microimprese sono esentate
Le microimprese che forniscono servizi sono esentate dai requisiti di accessibilità. Per il decreto è microimpresa chi occupa meno di 10 persone e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Servono entrambe le condizioni: un’azienda con 8 dipendenti e 3 milioni di fatturato e di bilancio, ad esempio, non è una microimpresa ai fini del decreto. L’esenzione riguarda i servizi, non i prodotti.
Essere esentati non significa che l’accessibilità non conti: marketplace, grandi clienti e bandi la chiedono sempre più spesso, e un sito accessibile è più semplice da usare per tutti, anche da mobile.
Cosa chiede in pratica
Il decreto elenca requisiti funzionali, come percepibilità, utilizzabilità, comprensibilità e robustezza, e prevede una presunzione di conformità per chi rispetta le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come riferimento tecnico le linee guida AgID usano la norma europea EN 301 549 v3.2.1, che per siti e app riprende i criteri delle WCAG 2.1 di livello AA: le schede di controllo allegate alle linee guida si basano su questi criteri.
In concreto, per un sito di vendita significa ad esempio:
- testi alternativi per immagini e icone che trasmettono informazioni;
- contrasto sufficiente tra testo e sfondo;
- tutto utilizzabile da tastiera, con il focus sempre visibile;
- campi dei moduli con etichette chiare e messaggi di errore comprensibili;
- ricerca, carrello, registrazione e pagamento accessibili: le linee guida citano espressamente le funzioni di identificazione, sicurezza e pagamento;
- pagine che funzionano con lo zoom e su schermi piccoli.
Oltre a rendere accessibile il servizio, il fornitore deve:
- pubblicare le informazioni sull’accessibilità nelle condizioni generali o in un documento equivalente: una descrizione del servizio, del suo funzionamento e di come soddisfa i requisiti, in formato accessibile;
- mantenere la conformità nel tempo, anche quando il sito cambia;
- correggere le non conformità e, se il servizio non è conforme, informarne AgID indicando le misure adottate.
Il decreto prevede due eccezioni, da valutare caso per caso: la modifica sostanziale della natura del servizio e l’onere sproporzionato. La valutazione va documentata e conservata per almeno cinque anni.
Tempi e regime transitorio
- Dal 28 giugno 2025 i servizi che rientrano nel decreto devono rispettare i requisiti.
- I contratti di servizi conclusi prima di quella data possono restare invariati fino alla scadenza, ma per non più di cinque anni.
- Fino al 28 giugno 2030 i fornitori possono continuare a usare i prodotti che già utilizzavano legittimamente per servizi analoghi.
- I terminali self-service già in uso possono restare fino a fine vita, per non più di vent’anni dalla messa in funzione.
Il regime transitorio riguarda prodotti e contratti in essere: un sito di vendita pubblicato o rifatto oggi deve rispettare i requisiti.
Controlli e sanzioni
AgID esamina i reclami degli utenti e verifica la conformità dei servizi. Se rileva una non conformità chiede al fornitore di correggerla entro un termine proporzionato. Se le correzioni non arrivano può fissare un termine per oscurare il servizio non conforme, chiedere il ritiro dell’app dagli store o adottare misure che ne inibiscono l’uso, revocate quando il fornitore si adegua.
Le sanzioni amministrative previste dal decreto sono:
- da 5.000 a 40.000 euro per la violazione dei requisiti e degli obblighi del fornitore, tenendo conto dell’entità della non conformità e del numero di utenti coinvolti;
- da 2.500 a 30.000 euro per chi non applica le misure richieste dall’autorità o non collabora ai controlli;
- fino al 5% del fatturato per le aziende soggette alla Legge 4/2004 con fatturato medio superiore a 500 milioni di euro.
I widget non bastano
Molti strumenti promettono di rendere un sito “conforme” con una riga di codice. Un widget può offrire opzioni utili ai visitatori, come testo più grande o contrasto più alto, ma non corregge il codice: un’immagine senza testo alternativo, un pulsante senza nome o un pagamento non utilizzabile da tastiera restano tali. La conformità si dimostra rispettando i requisiti tecnici, non installando una barra di accessibilità.
Lo stesso vale per i controlli automatici: individuano molti problemi ricorrenti, ma una parte importante dei requisiti richiede una verifica manuale.
Da dove partire
- Capire se rientri. Vendi online a consumatori? Sei in uno dei settori elencati? Sei una microimpresa secondo entrambe le condizioni?
- Fare una prima analisi automatica delle pagine principali: home, scheda prodotto, carrello, modulo di contatto. Puoi usare gratuitamente DACSO Rampa, che riporta i problemi rispetto alle WCAG con spiegazioni in italiano.
- Verificare a mano i percorsi che contano: trovare un prodotto, acquistarlo, pagare, registrarsi, chiedere assistenza. Da tastiera e con un lettore di schermo.
- Correggere partendo da modelli e componenti: header, menu, schede prodotto e moduli si ripetono in tutto il sito, e correggerli una volta risolve il problema ovunque.
- Pubblicare le informazioni sull’accessibilità e impostare un controllo periodico, perché ogni nuova pagina o campagna può introdurre nuovi problemi.
Nota. Questa guida ha scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Riassume il D.Lgs. 82/2022 e le linee guida AgID al 2 ottobre 2026: per decidere se e come applicarli al tuo caso, verifica i testi ufficiali e, se serve, rivolgiti a un professionista.
Fonti
- Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 (Normattiva, testo vigente): articoli 1, 2, 3, 12, 13, 14, 21, 24 e 25.
- Direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (EUR-Lex).
- AgID, Linee guida sull’accessibilità dei servizi in attuazione dell’articolo 21 del d.lgs. 82/2022, versione 1.0 del 4 marzo 2026 (PDF).
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Normattiva), articoli 3 e 9.
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